sabato 26 marzo 2011

Tassazione compravendita immobiliare

Tassazione compravendita immobiliare

E IMPOSTE DOVUTE PER ACQUISTO DI UN IMMOBILE (aggiornato alla finanziaria 2008)

dall'Annuario del Contribuente 2008 dell'Agenzia delle Entrate
In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o alternativamente l'Iva (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

IVA e imposta di registro

Si ricorda che per gli atti soggetti ad I.V.A., non si applica, per il principio di alternatività, l'imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale.

Cessioni immobiliari: le imposte dovute dall'acquirente

Cessioni immobiliari: le imposte dovute dall'acquirente
VENDITORE IMPOSTE
PRIVATO IVA NO
REGISTRO 7%
IPOTECARIA 2%
CATASTALE 1%
Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauto, risanamento o ristrutturazione IVA ESENTE
REGISTRO 7%
IPOTECARIA 2%
CATASTALE 1%
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmidi edilizia residenziale convenzionata; IVA 10%*
REGISTRO 168 euro
IPOTECARIA 168 euro
CATASTALE 168 euro
* 20 per cento se il fabbricato è di lusso

Acquisto prima casa

Per l'acquisto della prima casa sono previste particolari aliquote agevolate al verificarsi di determinate condizioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'apposito paragrafo riportato qui.
Per le compravendite immobiliari poste in essere dal 4 luglio 2006, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:
  • le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;
  • se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.
In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale.
Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
dall'Annuario del Contribuente 2008 dell'Agenzia delle Entrate

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