sabato 26 marzo 2011

Successioni e Donazioni

 Successioni e Donazioni


 

INDICE:

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Al momento della morte di una persona  i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Tale trasferimento può avvenire per legge (le quote spettanti agli eredi sono stabilite dal Codice Civile) o per testamento  (i beni vengono destinati nel modo scelto dal deceduto).
 
Esistono varie forme di testamento:
OLOGRAFO (viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio);
PUBBLICO (viene redatto da un Notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento);
SEGRETO (è un  testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione).
 
tutti questi 3 tipi  di testamento devono essere pubblicati da un notaio al momento della morte del testatore.
 
Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi:
Coniuge;
figli legittimi o naturali e loro discendenti;
ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli;    
che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi.
Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 ANNO dalla data del decesso. 
 Se il deceduto era titolare, unicamente, del diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.

 
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i  beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
 
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
Per informazione relative alle rinunce all’eredità si può rivolgere all’ufficio successioni della Società Teorema prendendo appuntamento al numero 0543-453311  


 
 
SOGGETTI
 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE (sul valore netto dell’asse ereditario)
 
 
IMPOSTA IPOTECARIA
(sugli immobili in successione)
 
IMPOSTA CATASTALE
(sugli immobili in successione)


 
CONIUGE
 PARENTI IN LINEA RETTA
 
 
4% CON FRANCHIGIA DI 1.000.000 DI EURO A BENEFICIARIO
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00


 
 FRATELLI O SORELLE
 
 
6% CON FRANCHIGIA DI 100.000 EURO A BENEFICIARIO
 
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00


 
PARENTI FINO AL 4° GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA
AFFINI ENTRO IL 3° GRADO
 
 
 
 
6% SENZA FRANCHIGIA
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00


 
ALTRI SOGGETTI
 
 
8% SENZA FRANCHIGIA
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 


 
SE IL BENEFICIARIO DEI TRASFERIMENTI E’ UNA PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP GRAVE RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA L. 104/92 E’ PREVISTA UNA FRANCHIGIA DI 1.500.000 EURO
 

           

Oggetto della tassazione sono :
Gli immobili
Le aziende
I rami di azienda
Le azioni o partecipazioni in società o cooperative
Le obbligazioni
Le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato)
I crediti
Il denaro
I titoli (ESCLUSI: BOT, CCT,BTP ed in genere tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato)
Gioielli e mobilia
Navi ed aeromobili
che fanno parte del patrimonio del deceduto, salvo le eventuali passività (spese funerarie nel limite di € 1.032.91, spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita a condizione che siano sostenute dagli eredi, residuo debito di mutui inerenti ad immobili compresi nella successione, ecc.)
 
Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85.
 
L’ ufficio successioni della Soc. Teorema di Forlì srl è in grado di fornirle tutte le informazioni di cui avesse bisogno in relazione all’argomento trattato e di assisterla nella compilazione della dichiarazione di successione e relativa voltura catastale e nella pratiche per la cancellazione dell’usufrutto. Per appuntamenti telefonare al n. 0543/453311.   

Non sono soggetti ad imposta di successione e donazione i trasferimenti effettuati  anche tramite i “patti di famiglia”, a favore di discendenti (figli, nipoti figli di figlio, ecc.),  che hanno per oggetto:
aziende o rami di aziende;
azioni o partecipazioni in società di persone;
azioni o partecipazioni in società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione se viene acquisito o integrato (somma con le quote possedute in precedenza dal beneficiario) il controllo della società  (maggioranza o influenza dominante in assemblea ordinaria);
a condizione che i beneficiari esercitino l’attività di impresa o il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di apertura della successione e che rendano contestualmente alla successione o alla donazione un’apposita dichiarazione.
 
Il mancato rispetto del termine di 5 anni comporta la decadenza dal beneficio con obbligo del pagamento dell’imposta di successione eventualmente dovuta + sanzione del 30% + interessi che decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
 
Per realizzare la sistemazioni patrimoniali nell’ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio. Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito.
 
Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario (soggetto che beneficia della regalia):
 
 
SOGGETTI
 
IMPOSTA DI DONAZIONE
 
 
IMPOSTA IPOTECARIA
(sugli immobili in donazione)
 
 
IMPOSTA CATASTALE
(sugli immobili in donazione)
 
l CONIUGE
l PARENTI IN LINEA RETTA
 
 
4% CON FRANCHIGIA DI 1.000.000 DI EURO A BENEFICIARIO
 
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
l FRATELLI O SORELLE
 
 
6% CON FRANCHIGIA DI 100.000 EURO A BENEFICIARIO
 
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
PARENTI FINO AL 4° GRADO
AFFINI IN LINEA RETTA
AFFINI ENTRO IL 3° GRADO
 
 
 
 
6% SENZA FRANCHIGIA
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
ALTRI SOGGETTI
 
 
 
8% SENZA FRANCHIGIA
 
 
2% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
1% (168 EURO SE PRIMA CASA)
minimo € 168,00
 
 
 
SE IL BENEFICIARIO DEI TRASFERIMENTI E’ UNA PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP GRAVE RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA L. 104/92 E’ PREVISTA UNA FRANCHIGIA DI 1.500.000 EURO
 
Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge- figli legittimi o naturali e loro discendenti – ascendenti legittimi), i quali, alla morte del donante, sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la propria vita (la valutazione dei beni donati va fatta con i valori al momento della morte e non della donazione) possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell’asse ereditario.


PRATICA DI SUCCESSIONE


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 CERTIFICATO DI MORTE IN CARTA SEMPLICE
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 CERTIFICATO DI MATRIMONIO IN CARTA SEMPLICE CON ANNOTAZIONE RELATIVA AL REGIME PATRIMONIALE DEL DECEDUTO/A
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 CODICE FISCALE DEL DECEDUTO/A
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 DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DECEDUTO/A
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 DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEGLI EREDI
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 CODICE FISCALE DEGLI EREDI
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 COPIA ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA DAL DECEDUTO/A
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 COPIA ATTI NOTARILI RELATIVI AI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E/O TERRENI) POSSEDUTI DAL DECEDUTO/A
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 COPIA ATTI NOTARILI RELATIVI A DONAZIONI POSTE IN ESSERE DAL DECEDUTO/A NELL’ARCO DELLA VITA
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 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE EVENTUALI VARIAZIONI CATASTALI DEI FABBRICATI PRESENTATE (MODELLI DI VARIAZIONE E PLANIMETRIE)
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 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DI COLTURA SUI TERRENI SE PRESENTATE
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COPIA CONFORME EVENTUALE TESTAMENTO PUBBLICATO DAL NOTAIO
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PER CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO: DICHIARAZIONE BANCHE, POSTE O FINANZIARIE DI SUSSISTENZA DI DEBITI O DI CREDITI ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE

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 PER LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ O ENTI  NON QUOTATE IN BORSA O NON AZIONARIE, COMPRESE LE SOCIETA’ SEMPLICI E LE SOCIETA’ DI FATTO: DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ CON IL VALORE DELLA QUOTA ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO NETTO, ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE, RISULTANTE DALL’ULTIMO BILANCIO PUBBLICATO O DELL’ULTIMO INVENTARIO REDATTO O VIDIMATO TENENDO CONTO DEI MUTAMENTI SOPRAVVENUTI

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PER I CONTI TITOLI NELLA DICHIARAZIONE DELLA BANCA O DELLA FINANZIARIA  DEVE ESSERE INDICATO, SE SI TRATTA DI TITOLI QUOTATI IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO, IL VALORE DEL TITOLO ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE OTTENUTO FACENDO LA MEDIA DEI PREZZI FATTI O DI COMPENSO NELL’ULTIMO TRIMESTRE ANTERIORE ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE MAGGIORATA DEI DIETIMI E DEGLI INTERESSI SUCCESSIVAMENTE MATURATI

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 PER I TITOLI O QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO NELLA DICHIARAZIONE DELLA BANCA O DELLA FINANZIARIA  DEVE ESSERE INDICATO IL VALORE CHE RISULTA DALLE PUBBLICAZIONI O DAI PROSPETTI REDATTI A NORMA DI LEGGE PRENDENDO COME RIFERIMENTO LA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE;

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 PER LE OBBLIGAZIONI O ALTRI TITOLI VA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DELLA BANCA O DELLA FINANZIARIA IL VALORE ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE COMPARATO A QUELLO DEI TITOLI CHE HANNO ANALOGHE CARATTERISTICHE E CHE SONO QUOTATI IN BORSA O NEL MERCATO RISTRETTO

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